Art. 5.
(Consenso).

      1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
      2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
      3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145.
      4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i princìpi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.
      5. Eventuali manifestazioni di volontà presentate in qualsiasi momento dal paziente certificanti la determinazione dello

 

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stesso di porre fine alla propria esistenza sono prese in considerazione per la sospensione dei trattamenti di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della citata Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, fermo restando il divieto per il personale medico e sanitario curante di effettuare le pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.